Titolo III - Politiche commerciale e militare
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Titolo III - Politiche commerciale e militare
Art. 11
L'Alleanza ripudia la guerra come strumento principale per avere il dominio, tuttavia non accetteremo ingiustificate provocazioni ed attacchi ai nostri membri e reagiremo con estrema determinazione.
Art. 12
L'Alleanza promuove accordi di alleanza o non belligeranza con altre alleanze. La gestione della diplomazia spetta al Ministro degli Esteri.
Art. 13
L'Alleanza pone particolare enfasi sulla prosperità economica dei membri, per cui particolare importanza viene data agli scambi commerciali fra i membri e con gli altri giocatori.
Il tasso di scambio consentito per legno, argilla e ferro deve essere compreso 1:1 ad 1:1,15 per i membri dell'alleanza; una deroga è ammessa per il tasso di scambio del grano, che deve essere al massimo 1:1,25.
Con i membri esterni all'alleanza il tasso di scambio delle merci deve essere superiore ai tassi esposti nel comma precedente per favorire appunto la prosperità economica dei membri dell'Alleanza.
Art. 14
I membri che non rispetteranno le condizioni esposte nell'Art. 13 saranno passibili di sanzioni decise a discrezione del Senato. In casi di estrema gravità ed urgenza, l'iniziativa disciplinare spetta al Ministro dell'Interno.
Art. 15
Lo scambio delle risorse potrà avvenire tramite comunicazioni private o, preferibilmente, nel forum dell'Alleanza, in modo da poter favorire una vera e propria borsa valori improntata alla lealtà e trasparenza del mercato interno.
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